NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI A INPS: NUOVI INDIRIZZI PEC OPERATIVI DALL’8 MARZO 2024

Si informano i Colleghi che , in data 8 marzo 2024, l’Inps ha provveduto ad iscrivere
nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle
Amministrazioni Pubbliche – Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia
gli indirizzi PEC di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e
Agenzie territoriali dell’INPS legittimate alla ricezione delle notifiche
degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss.,
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, successivamente modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio
2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
La  notificazione telematica degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale è, come noto, da considerarsi
validamente effettuata, a tutti gli effetti, agli indirizzi PEC registrati
e, quanto all’INPS, riportati nell’ elenco allegato, ai sensi dell’articolo
16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell’art.10 del Decreto-Legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre
2005, n. 248   “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e
disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi
devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali dell’INPS.”
Come pure è normativamente previsto, ai sensi dell’art.14 D.L. n.669/1996
(convertito, con modificazioni, in legge n.30/1997), che gli atti
introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto , gli atti di
pignoramento e sequestro,  nonché i pignoramenti mobiliari di cui agli
articoli 513 e ss. del codice di procedura civile promossi nei confronti
dell’INPS devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura
territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i
soggetti privati interessati.

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