Il Tribunale di Genova solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 473 bis n. 17 cpc, relativamente al termine di soli dieci giorni per la memoria dell’attore, a seguito di un ampliamento del thema decidendi introdotto dalla domanda riconvenzionale del convenuto.
In tal caso il Tribunale intravvede “una irragionevole compressione dei termini di difesa, in un contesto in cui le parti non si trovano poste in condizioni di parità”, con conseguente violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 111 Cost.