Adeguamenti fiscali dal 01.01.2019

Per ottemperare alla nuova normativa fiscale entrata in vigore con il 01/01/2019 “fatturazione elettronica“:

– non si possono più accettare domande di mediazione fatte pervenire alla segreteria senza fotocopia del documento di identità della parte ,  fotocopia del codice fiscale,  se società serve  Visura Camerale e documento di identità del legale rappresentante , indicazione del codice SDI.

– qualora si effettui un bonifico è opportuno indicare nel bonifico le generalità della parte e con contestuale  e-mail allegare documento di riconoscimento , codice fiscale , codice SDI ,  visura Camera di Commercio.

Per motivi fiscali i pagamenti si accettano solo con bonifico , assegno, Bancomat, Carta di Credito, Carta di Debito…

Nella sezione MODULISTICA:

– il ns. codice IBAN,

– la domanda di Mediazione , che deve essere sottoscritta dalla parte personalmente  e deve riportare per esteso l’individuazione della  controparte ( nome , cognome , indirizzo) e i motivi per i quali si procede. La parte deve essere presente personalmente o in caso di giustificata impossibilità a comparire dovrà essere presente un sostituto sostanziale che non può essere l’avvocato che ha l’assistenza tecnica.

– il mandato

– procura sostanziale.

 

MEDIAZIONE E INCOMPATIBILITA’: I RILIEVI DEL CNF

In merito alla circolare del Ministro della Giustizia del 14 luglio scorso (v. news pubblicate qui sotto il 24.7.15), interpretativa dell’articolo 14 bis del dm 180/2010 ( regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 28/2010), il presidente Mascherin si è attivato con gli uffici ministeriali competenti, segnalando ed approfondendo in maniera franca e collaborativa alcune criticità della circolare ministeriale, chiedendone un ripensamento.

La circolare- in sintesi- ha esteso in via interpretativa il regime di incompatibilità normativo a nuove ipotesi come quella di avvocato/ difensore di fiducia della parte convenuta in un organismo di mediazione del quale il legale fa parte; o quella che scatterebbe in caso di convenzione tra organismi di mediazione, nell’ipotesi in cui l’avvocato che assiste una parte sia iscritto nell’elenco dei mediatori di un organismo in convenzione con quello presso il quale si svolge la procedura.